asphalto FAQ
bla-bla :: [1] Della necessità della Ronda di Volontari Padani [e non] a tutela del sovechiante problema della criminalità nelle strade
[golem::post]
puoi staccarlo dal culo del bambino, ma non puoi chiuderlo in una stanza e/o legarlo e/o trattenerlo.


Una facoltà di arresto è concessa anche al privato cittadino, ma solo nei casi in cui esso sia obbligatorio e il delitto sia perseguibile d’ufficio. Si tratta di una forma di autotutela che il nostro ordinamento penale ha riservato al privato, in considerazione della necessità pratica che impone un’immediata e tempestiva reazione di fronte al perpetrarsi di un grave delitto.
In quel momento il privato assume la qualità di pubblico ufficiale con tutte le conseguenze del caso. Egli è anche autorizzato a prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, assumendo così eventualmente anche la qualità di custode di cose sequestrate. Atteso il carattere eccezionale di tale facoltà, non è consentito che l’arrestato sia trattenuto oltre il tempo strettamente richiesto all’esecuzione della consegna agli organi di polizia.

L’articolo 383 sancisce, infatti, che la persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia. Tale norma trova il proprio fondamento nell’adempimento del dovere di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione. Va comunque aggiunto che in nessun caso è ammesso l’arresto quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che il reato è stato commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità.